Art. 1.

      1. Le provvidenze previste dalla presente legge per l'incentivazione ed il rilancio di attività economiche localizzate nei territori delle province di Trieste e Gorizia concernono:

          a) la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio;

          b) la ricerca scientifica e tecnologica;

          c) i settori della produzione e dei servizi connessi con le attività portuali ed i trasporti, esclusi gli istituti di credito e le imprese di assicurazione;

          d) le costruzioni navali, le attività turistico-alberghiere e le altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione dei lavori pubblici;

          e) lo sviluppo dei rapporti internazionali di cooperazione culturale e didattica.

      2. Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano sino al 31 dicembre 2015.